PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei soggetti che esercitano la prostituzione. Non è punibile né sanzionabile chi esercita la prostituzione e chi per esercitarla utilizza una privata dimora di cui ha la legittima disponibilità.

Art. 2.

      1. La prostituzione può essere esercitata esclusivamente da soggetti che abbiano compiuto la maggiore età. I cittadini stranieri possono esercitare la prostituzione se muniti di regolare permesso di soggiorno.

Art. 3.

      1. Chi, in piena libertà e autonomia, decide di esercitare la prostituzione può svolgere tale attività presso la propria abitazione o altri luoghi chiusi, ovvero costituire forme cooperative per la gestione di tale attività ed è tenuto al versamento delle imposte sul reddito. Gli enti locali, in collaborazione con le associazioni dei cittadini e delle prostitute, possono individuare luoghi pubblici nei quali è consentito l'esercizio della prostituzione.

Art. 4.

      1. Le regioni, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni della società civile, promuovono politiche di contrasto allo sfruttamento della prostituzione.
      2. Al fine di cui al comma 1, i comuni attuano politiche di assistenza e di integrazione sociale, di prevenzione e di contenimento del danno sanitario e sociale, destinate in particolare a donne e minori soggetti al traffico di persone a scopi di sfruttamento sessuale; promuovono, altresì,

 

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interventi di formazione delle operatrici e degli operatori pubblici a contatto con la prostituzione per sostenere tutti quei soggetti che vivendo nell'emarginazione giungono alla prostituzione spinti dalle proprie necessità di sopravvivenza, garantendo sostegno a coloro che manifestano la volontà di cessare tale attività.
      3. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare agli interventi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5.

      1. Chiunque gestisce, controlla, organizza, sfrutta, traendone profitto, la prostituzione altrui è punito con l'arresto da tre a dieci anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 7.750 euro. La condanna comporta, altresì, l'interdizione dai pubblici uffici per una durata di due anni e la sospensione della patente di guida per cinque anni.
      2. Alla pena di cui al comma 1 soggiace, altresì, chi impedisce o tenti di impedire a chiunque eserciti la prostituzione, di desistere dal prostituirsi.
      3. La pena è aumentata di un terzo se i reati di cui ai commi 1 e 2 sono commessi con violenza e minacce o ai danni di minorenni o di soggetti in stato di accertata tossicodipendenza o di handicap fisico o psichico. Alla stessa pena soggiace anche chi commette il reato nei confronti di persona della quale sia stato nominato tutore o qualora il colpevole rivesta funzioni di pubblico ufficiale o abusi della propria autorità.
      4. Le circostanze aggravanti di cui al comma 3 si applicano anche nei confronti di chi organizza, partecipa o sfrutta l'immigrazione clandestina al fine della prostituzione.

Art. 6.

      1. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, è abrogata.