1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei soggetti che esercitano la prostituzione. Non è punibile né sanzionabile chi esercita la prostituzione e chi per esercitarla utilizza una privata dimora di cui ha la legittima disponibilità.
1. La prostituzione può essere esercitata esclusivamente da soggetti che abbiano compiuto la maggiore età. I cittadini stranieri possono esercitare la prostituzione se muniti di regolare permesso di soggiorno.
1. Chi, in piena libertà e autonomia, decide di esercitare la prostituzione può svolgere tale attività presso la propria abitazione o altri luoghi chiusi, ovvero costituire forme cooperative per la gestione di tale attività ed è tenuto al versamento delle imposte sul reddito. Gli enti locali, in collaborazione con le associazioni dei cittadini e delle prostitute, possono individuare luoghi pubblici nei quali è consentito l'esercizio della prostituzione.
1. Le regioni, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni della società civile, promuovono politiche di contrasto allo sfruttamento della prostituzione.
2. Al fine di cui al comma 1, i comuni attuano politiche di assistenza e di integrazione sociale, di prevenzione e di contenimento del danno sanitario e sociale, destinate in particolare a donne e minori soggetti al traffico di persone a scopi di sfruttamento sessuale; promuovono, altresì,
1. Chiunque gestisce, controlla, organizza, sfrutta, traendone profitto, la prostituzione altrui è punito con l'arresto da tre a dieci anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 7.750 euro. La condanna comporta, altresì, l'interdizione dai pubblici uffici per una durata di due anni e la sospensione della patente di guida per cinque anni.
2. Alla pena di cui al comma 1 soggiace, altresì, chi impedisce o tenti di impedire a chiunque eserciti la prostituzione, di desistere dal prostituirsi.
3. La pena è aumentata di un terzo se i reati di cui ai commi 1 e 2 sono commessi con violenza e minacce o ai danni di minorenni o di soggetti in stato di accertata tossicodipendenza o di handicap fisico o psichico. Alla stessa pena soggiace anche chi commette il reato nei confronti di persona della quale sia stato nominato tutore o qualora il colpevole rivesta funzioni di pubblico ufficiale o abusi della propria autorità.
4. Le circostanze aggravanti di cui al comma 3 si applicano anche nei confronti di chi organizza, partecipa o sfrutta l'immigrazione clandestina al fine della prostituzione.
1. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, è abrogata.